1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. 2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale; a parità di cifra sono esercitate dal più anziano di età. 3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni di consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documento probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento dell'avviso. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. 4. I consiglieri hanno diritto a presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. 5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale. 6. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del presidente del consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 12 del presente statuto. 7. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. 8. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni e i relativi limiti massimi , stabiliti dalla legge, sono approvati con deliberazione di consiglio; ciascun consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per il comune pari o minori oneri finanziari. |