Comuni Italiani Art. 10 - Commissioni. Statuto Comunale di Caserta (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini casertani

Statuto Comune di Caserta

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 10 - Commissioni
1. Il consiglio comunale istituisce le commissioni consiliari permanenti. Ha inoltre facoltà di deliberare l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, di cui all'art.4 comma 2 della legge 142/90 e all'art.19 comma 2 della legge 81/93, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati dal regolamento delle attività consiliari.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 11 - Diritti dei Consiglieri
Art. 9 - Linee Programmatiche di Mandato
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