1. Il consiglio comunale istituisce le commissioni consiliari permanenti. Ha inoltre facoltà di deliberare l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, di cui all'art.4 comma 2 della legge 142/90 e all'art.19 comma 2 della legge 81/93, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. 2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati dal regolamento delle attività consiliari. 3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. |