Comuni Italiani Disposizioni Transitorie e Finali. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo VIII - Verifica e Revisione dello Statuto
Disposizioni Transitorie e Finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 27 entrano in vigore a decorrere dal primo rinnovo dei Consigli dei Municipi successivo alla scadenza dell'attuale mandato del Sindaco, ad eccezione di quanto previsto dai commi successivi. Nelle more della loro efficacia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 22 dello Statuto previgente. (1) (2)

2. Le disposizioni di cui all'art. 27, commi 2 e 14, relative al numero dei Consiglieri e degli Assessori dei Municipi, si applicano a decorrere dalla costituzione della Cittą Metropolitana. Nelle more di tale costituzione il numero dei Consiglieri e degli Assessori resta fissato, rispettivamente, in venticinque, compreso il Presidente, e in quattro. (3)

3. Le disposizioni di cui all'art. 27, commi 1 e 9, entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutivitą del presente Statuto. (2)

4. 1) Entro tre mesi dalla data di esecutivitą della deliberazione consiliare n. 22 del 19 gennaio 2001, una Commissione presieduta dal Direttore Generale e costituita da nove componenti, designati per un terzo dal Direttore Generale e per due terzi dalla Consulta dei Presidenti dei Municipi, verifica gli assetti organizzativi dei dipartimenti e degli altri uffici centrali dell'Amministrazione Comunale, e propone alla Giunta l'adozione delle deliberazioni necessarie a superare duplicazioni o sovrapposizioni di uffici ed attivitą rispetto alle competenze assegnate ai Municipi.
2) I Municipi partecipano al processo di costituzione della Cittą Metropolitana di Roma Capitale e contribuiscono, insieme agli organi del Comune di Roma e agli altri comuni interessati, all'elaborazione dello Statuto della cittą e, nelle more dell'istituzione della cittą, all'indirizzo e al controllo sulle funzioni esercitate in forma coordinata in ambito sovracomunale.(4)

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.
(2) La disposizione ha cessato il suo effetto a seguito dell'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 gennaio 2004.
(3) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 gennaio 2004.
(4) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

 
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