1. Nei casi in cui il Sindaco ed il Consiglio Comunale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresen tanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco ed il Consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità, e a darne adeguata diffusione. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 7, sono stabilite le modalità per una adeguata pubblicità preventiva dell'incarico da ricoprire al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunità cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto. La Commissione delle Elette, di cui all'articolo 23, promuove la presentazione di candidature femminili. 3. Nel nominare i componenti della Giunta Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco assicura una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità. |