1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunitą per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella cittą. 2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma - anche sulla base dei principi di legge - il Comune adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a: a) operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera delle donne nel mondo del lavoro; b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati; c) definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunitą, indicare requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile; d) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali; e) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali; f) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilitą familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali. |