1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti. 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base. 3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea. 4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal Regolamento. |