1. I beni patrimoniali del Comune devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni, la cui disciplina generale delle tariffe è determinata dal Consiglio Comunale. 2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegate prioritariamente nel miglioramento del patrimonio, nella estinzione di passività onerose o impiegate nell'acquisto di titoli nominativi dello Stato. 3. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni dei beni. |