Comuni Italiani Art. 47 - Commissioni Speciali. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo V - Organizzazione del Comune
Sezione I - Organi Istituzionali
Art. 47 - Commissioni Speciali
1. Il Consiglio Comunale può istituire, secondo le norme del Regolamento interno, Commissioni speciali composte da Consiglieri e da esperti per indagini e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.

2. Su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale dispone inchieste su questioni che comunque interessino il Comune, mediante l'elezione a maggioranza di Commissioni composte da Consiglieri ed eventualmente integrate da esperti. Il Consiglio Comunale fissa il termine del loro mandato.

3. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli uffici del Comune, nonché di Enti od Aziende da esso istituiti o da esso dipendenti, di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio.

 
Altri Articoli:
Art. 48 - Commissione di Controllo e Garanzia
Art. 46 - Commissioni Permanenti
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