Comuni Italiani Art. 46 - Commissioni Permanenti. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo V - Organizzazione del Comune
Sezione I - Organi Istituzionali
Art. 46 - Commissioni Permanenti
1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti con competenza per materia. 2. I poteri, l'organizzazione, la pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno del Consiglio. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni esercitano funzioni preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari nonché funzioni di controllo sull'attività dell'Amministrazione Comunale, riferendo al Consiglio sull'attuazione dei piani, dei programmi e delle delibere, sull'attività della Giunta, sul funzionamento degli uffici comunali nonché degli Enti ed Aziende istituite o dipendenti dal Comune.

4. Le Commissioni, secondo le rispettive competenze, si avvalgono della consulenza di esperti esterni e di quanti altri, singoli cittadini o associazioni, ritengano opportuno, con le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio. Lo stesso regola i casi particolari nei quali è ammessa la partecipazione attiva ai lavori di cittadini e associazioni.

5. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

6. Previa comunicazione al Sindaco e secondo le modalità previste dal regolamento interno, le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici dell'Amministrazione Comunale e degli amministratori e dirigenti degli Enti ed Aziende istituiti o dipendenti dal Comune.

7. Le Commissioni possono chiedere l'esibizione di atti e documenti ed effettuare verifiche sull'attività degli enti strumentali, con i soli limiti previsti dall'ordinamento giuridico.

8. Le Commissioni possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio.

9. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Commissioni promuovono audizioni di soggetti sociali ed istituzionali.

 
Altri Articoli:
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Art. 45 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
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