1.I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi consiliari composti da uno o più componenti, purché eletti in una lista presentatasi alla competizione elettorale. Il Gruppo consiliare può essere altresì costituito dal Consigliere Comunale candidato e non eletto alla carica di Sindaco che sia stato collegato a due o più liste elettorali. 2. Se nel corso del mandato amministrativo uno o più Consiglieri Comunali dovessero separarsi dal Gruppo originale di appartenenza e non aderiscano ad una formazione politica di cui al comma 1, questi confluiranno in un Gruppo unico misto. 3. Possono inoltre costituirsi Gruppi di nuova formazione, purché facciano riferimento a Gruppi parlamentari o regionali formalmente costituiti. 4. L'ammissibilità della formazione va verificata da parte della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, sentita la Commissione Affari Istituzionali. 5. Ciascun gruppo elegge il proprio Presidente e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e al Sindaco entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale. Qualora l'elezione non venga comunicata si ritiene Presidente il Consigliere più anziano. 6. Ai Gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture, ed attrezzature di supporto, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, così come determinato dal Regolamento. |