1. I Consiglieri, fatti salvi i casi disciplinati dalla legge, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado , verso il Comune, le Istituzioni e le Aziende comunali dalla medesima amministrate, o soggette alla sua vigilanza. 2. Debbono astenersi pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazione ed appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione. Debbono, altresì, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge. |