Comuni Italiani Art. 43 - Astensione dei Consiglieri. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo V - Organizzazione del Comune
Sezione I - Organi Istituzionali
Art. 43 - Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri, fatti salvi i casi disciplinati dalla legge, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado , verso il Comune, le Istituzioni e le Aziende comunali dalla medesima amministrate, o soggette alla sua vigilanza.

2. Debbono astenersi pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazione ed appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione. Debbono, altresė, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

 
Altri Articoli:
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Art. 42 - Diritti dei Consiglieri
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