1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali facciano parte. 2. Oltre ai casi previsti dalla legge, i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio e previo espletamento della procedura di cui al comma seguente. 3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, accertato il periodo di assenza di cui al precedente comma due, provvede, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni dalla data del ricevimento a far valere le eventuali cause giustificative, nonché a produrre eventuali documenti probatori. Scaduto il termine il Consiglio, su relazione dell'Ufficio di Presidenza, esaminata la documentazione e tenuto nel debito conto le giustificazioni e l'eventuale documentazione prodotta, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti. 4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge. 5. I Consiglieri Comunali debbono presentare, entro trenta giorni dalla verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità, al Presidente del Consiglio Comunale: - la documentazione prevista dalla legge e dal Regolamento del Consiglio sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali; - la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale; - una dichiarazione scritta relativa alla loro adesione ad Enti o Associazioni che svolgono attività legate alle funzioni amministrative del Comune. Devono essere dichiarate altresì le eventuali adesioni nel corso del mandato. |