Comuni Italiani Art. 40 - Consiglieri. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo V - Organizzazione del Comune
Sezione I - Organi Istituzionali
Art. 40 - Consiglieri
1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità comunale, alla quale costantemente rispondono senza vincolo di mandato.

2. L'elezione, la sostituzione e la decadenza dei Consiglieri, nonché il loro status giuridico sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi e dell'Ufficio di Presidenza. In nessun caso l'ammontare percepito da un consigliere nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco. I Consiglieri Comunali possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il Regolamento prevede anche le modalità per l'applicazione di detrazioni in caso di ingiustificata assenza dalle sedute dei suddetti organi.

 
Altri Articoli:
Art. 41 - Doveri dei Consiglieri
Art. 39 - Riunioni e Deliberazioni del Consiglio
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