Comuni Italiani Art. 36 - Poteri e Funzioni del Presidente del Consiglio. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo V - Organizzazione del Comune
Sezione I - Organi Istituzionali
Art. 36 - Poteri e Funzioni del Presidente del Consiglio
1.Il Presidente del Consiglio Comunale:
a) ha la rappresentanza del Consiglio, lo presiede e ne mantiene l'ordine;
b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali;
c) convoca il Consiglio Comunale, in collaborazione col Sindaco e sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi;
d) apre, dirige e dichiara chiusa la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni;
e) ha facoltà di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio Comunale;
f) attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni.

2. Il Presidente del Consiglio promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio Comunale; e inoltre assicura, con le modalità previste dallo Statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3.Il Presidente del Consiglio:
- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri circa le questioni sottoposte al Consiglio;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti che la legge, lo Statuto e i regolamenti prevedono per i Consiglieri Comunali;
- propone la costituzione delle Commissioni Consiliari ;
- coordina l'attività delle stesse per tutti gli atti che debbono essere sottoposti all'Assemblea;
- promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- cura i rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economicofinanziario e con il Difensore Civico.

4. Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta una indennità di funzione, la cui misura è determinata dalle disposizioni vigenti .

5. In caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, le funzioni del medesimo sono svolte dal Vice Presidente che, nell'elezione, ha conseguito il maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità, dal più anziano d'età.

 
Altri Articoli:
Art. 37 - Revoca del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 35 - Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza
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