1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima adunanza e subito dopo la convalida degli eletti, prima di deliberare su qualsiasi argomento elegge, con distinte votazioni, il Presidente del Consiglio e due Vice Presidenti che, insieme, costituiscono l'Ufficio di Presidenza. 2. Il Presidente del Consiglio è eletto, in prima votazione, a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Ove, nella prima votazione, non si raggiunga il quorum richiesto, l'elezione viene rinviata ad altra seduta del Consiglio, da convocarsi entro quindici giorni. In tale caso, la seduta del Consiglio Comunale prosegue sotto la presidenza del Consigliere Anziano. 3. Nella successiva seduta del Consiglio, convocata ai sensi del comma precedente, si procede alla seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Qualora non venga raggiunto il quorum richiesto, nella stessa seduta si procede a successive votazioni fino alla elezione del presidente del Consiglio che dovrà avvenire con il quorum della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati , compreso il Sindaco. Qualora il Consiglio non abbia ancora eletto il Presidente procederà, sempre nell'ambito temporale previsto nel comma 2, ad una nuova convocazione nel corso della quale l'elezione avverrà sulla base della maggioranza semplice dei votanti. 4. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo Consiliare. 5. Eletto il Presidente, il Consiglio procede alla elezione, con scrutinio segreto, dei due Vice Presidenti. Per tale votazione ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano d'età. 6. Il Presidente e i due Vice Presidenti restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. |