1. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione. 2. Il Comune agevola la formazione e le attività delle associazioni di volontariato, riconoscendo ad esse la capacità di perseguire interessi generali, di cui può affidarne la cura nelle forme previste dalla legge. 3. Il Comune riconosce alle associazioni pro-loco la capacità di perseguire interessi generali, nonché di promuovere le iniziative culturali e turistiche previste dalla legge. 4. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo dei sindacati, nonché delle comunità religiose operanti nel suo territorio. |