1. Il comune, in coerenza ai principi statutari, per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e, ove interessata, con la partecipazione della provincia, approvando a maggioranza assoluta dei suoi componenti: a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati; b) lo statuto del consorzio.2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 3. La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. 4. Lo statuto del consorzio stabilisce le composizioni ed il funzionamento degli organi, i poteri con le correlate quote di partecipazione. |