1. Il comune al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può stipulare apposite convenzioni con altri comuni e/o con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, la forma e la periodicità di consultazione fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie. |