1. Gli amministratori delle istituzioni, delle aziende e delle società sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, fra soggetti in possesso delle condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di una comprovata competenza politico-amministrativa. 2. Gli amministratori restano in carica per tutto il mandato del sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi amministratori. 3. Il sindaco può revocare singolarmente gli amministratori delle istituzioni e delle aziende per gravi violazioni di legge, per inefficienza e per inosservanza degli indirizzi politico-programmatici decisi dal Comune di Siena. |