1. I servizi pubblici comunali di rilievo imprenditoriale, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, possono essere gestiti mediante la costituzione o la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, di società per azioni o a responsabilità limitata (anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica). 2. Negli statuti delle società costituite o partecipate dal comune possono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune. 3. L'atto costitutivo è deliberato dal consiglio comunale con la maggioranza dei componenti assegnati. |