1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni, per le loro peculiari caratteristiche non rendano opportuna la costituzione di altre forme previste dalla legge. 2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, le modalità per il contenimento dei costi e delle forme di partecipazione, per il conferimento di livelli quantitativamente e qualitativamente elevati di prestazione, per la determinazione del corrispettivo da parte degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune. |