1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici per conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico, anche mediante la produzione di beni. 2. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme individuate dalla legge. La scelta delle forme di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme previste. 3. Nell'organizzazione dei servizi devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. |