1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione č attribuita al consiglio comunale. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la competenza circa l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi č attribuito alla giunta comunale, che la esercita nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio. 3. La potestā regolamentare č esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge ed in conformitā alle norme del presente sta tuto. 4. I regolamenti contengono disposizioni di dettaglio inerenti il funzionamento degli organi e degli uffici, lo svolgimento delle attivitā, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni per la gestione di servizi pubblici, le modalitā di funzionamento degli istituti di partecipazione. 5. Dopo che gli atti di adozione sono divenuti esecutivi, i regolamenti sono nuovamente pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio. Entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. |