Comuni Italiani Art. 10 - Diritto alla Partecipazione. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo I - Istituti della Partecipazione
Art. 10 - Diritto alla Partecipazione
1. Il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni sociali, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.

3. Sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione previsti nel presente titolo dello statuto, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifici istituti, i residenti nel comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio, servizio nell'ambito del comune, singoli o associati.

 
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