1. Il presidente del consiglio č eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza, a scrutinio segreto. In prima votazione risulta eletto il candidato che raccoglie i voti di almeno i due terzi dei componenti del consiglio. In seconda votazione viene eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei componenti assegnati. 2. Con votazione successiva, a scrutinio segreto, il consiglio elegge tra i suoi componenti due vice presidenti. Ogni consigliere puņ esprimere un solo voto. Risultano eletti i due consiglieri che riportano il maggior numero di voti. 3. Il presidente ed i vice presidenti possono essere revocati nei casi previsti dalla legge. |