Comuni Italiani Art. 45 - Presidenza del Consiglio. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 45 - Presidenza del Consiglio
1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività.

2. In particolare il presidente:
a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;
b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;
c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;
d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;
e) cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;
f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza;
g) garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento;
h) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da uno dei due vice presidenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il presidente non può ricoprire la carica di capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con unico componente.

 
Altri Articoli:
Art. 46 - Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti
Art. 44 - Gruppi Consiliari
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Arezzo
Provincia di Arezzo
Regione Toscana
Lista Siti su Arezzo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Arezzo: Comune di Badia Tedalda Comune di Anghiari Lista