1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti del consiglio comunale e della giunta rendono pubblica la propria situazione patrimoniale. 2. L'obbligo di cui al comma 1 è e steso alle persone nominate in rappresentanza del Comune. 3. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la fornitura delle informazioni di cui al comma 1, il loro deposito presso il Comune e le forme di pubblicizzazione, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti. |