Comuni Italiani Art. 40 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 40 - Mozione di Sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

 
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