1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato. 2. La posizione giuridica del consigliere è regolata dalla legge. La legge determina la misura base dell'indennità di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni. L'indennità di presenza può essere trasformata in indennità di funzione. Il regolamento definisce i criteri per determinare l'ammontare dell'indennità di funzione e le modalità di corresponsione. 3. Il consigliere entra in carica al l'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente al l'adozione della relativa deliberazione consiliare. 4. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge. 5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presi dente del consiglio comunale in forma scritta ed immediatamente assunte al protocollo. Esse sono irre vocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. 6. Le cause di decadenza del consigliere comunale sono regolate dalla legge e dal presente statuto. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere a tre adunanze consecutive. L'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all'interessa to dal presidente del consiglio, assieme all'invito a far valere di fronte al consiglio le eventuali cause giustificative. 7. La temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge. |