1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del l'Interno: a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) qualora non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco; 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo, della metà più uno dei consiglieri; c) quando non sia approvato entro i termini il bilancio.2. Il consiglio comunale è altresì sciolto a seguito dell'approvazione del la mozione di sfiducia prevista dall'articolo 40. 3. La legge stabilisce le modalità, i termini e le procedure per lo scioglimento del consiglio, gli eventuali provvedimenti di sospensione o rimozione dei consiglieri e di nomina di un commissario, il rinnovo degli organi. |