Comuni Italiani Art. 37 - Scioglimento del Consiglio. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 37 - Scioglimento del Consiglio
1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del l'Interno:
a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) qualora non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo, della metà più uno dei consiglieri;
c) quando non sia approvato entro i termini il bilancio.

2. Il consiglio comunale è altresì sciolto a seguito dell'approvazione del la mozione di sfiducia prevista dall'articolo 40.

3. La legge stabilisce le modalità, i termini e le procedure per lo scioglimento del consiglio, gli eventuali provvedimenti di sospensione o rimozione dei consiglieri e di nomina di un commissario, il rinnovo degli organi.

 
Altri Articoli:
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Art. 36 - Durata in Carica
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