1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo: a) ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive; b) ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.2. La partecipazione di cui al comma 1 si esplica nell'accesso agli atti del procedimento (salvo il disposto del l'articolo 22, comma 3); nella presentazione di documenti, memorie e proposte, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. |