Comuni Italiani Art. 24 - Partecipazione al Procedimento. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo III - Informazione, Trasparenza, Accesso ai Procedimenti
Art. 24 - Partecipazione al Procedimento
1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo:
a) ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;
b) ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si esplica nell'accesso agli atti del procedimento (salvo il disposto del l'articolo 22, comma 3); nella presentazione di documenti, memorie e proposte, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Ruolo del Difensore Civico
Art. 23 - Responsabilità del Procedimento
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