1. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili. 3. Qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale im possibile o particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità. 4. Le modalità per le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite dal regolamento. |