Comuni Italiani Art. 127 - Entrata in Vigore dello Statuto. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo IX - Norme Finali
Capo Unico - Norme Transitorie e Finali
Art. 127 - Entrata in Vigore dello Statuto
1. Il presente statuto è approvato dal consiglio comunale con le modalità previste dall'articolo 8, comma 4.

2. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

4. Il consiglio comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più ampia divulgazione dello statuto al l'interno della comunità aretina.

 
Altri Articoli:
Art. 128 - Abrogazione di Norme
Art. 126 - Controllo della Gestione
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