Comuni Italiani Art. 126 - Controllo della Gestione. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo VIII - Ordinamento Finanziario
Capo V - Revisione Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione
Art. 126 - Controllo della Gestione
1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilitą, il consiglio comunale definisce linee-guida dell'attivitą di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttivitą di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attivitą di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta comunale propone immediatamente al consiglio i provvedimenti necessari.

 
Altri Articoli:
Art. 127 - Entrata in Vigore dello Statuto
Art. 125 - Rendiconto della Gestione
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