Comuni Italiani Art. 37 - Dirigenti. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Capo III - Uffici Dirigenza e Personale
Art. 37 - Dirigenti
1. Ai/alle dirigenti č attribuita l'attivitā di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, che esercitano mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spetta ai/alle dirigenti l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non costituiscano esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo.

3. Ad essi spettano inoltre tutti i rimanenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal/dalla sindaco/a o loro rappresentanti espressamente attribuiti per disposizione di legge.

4. Spetta ai/alle dirigenti la rappresentanza in giudizio dell'ente nella materia di rispettiva competenza.

5. I/le dirigenti esplicano le funzioni proprie con piena autonomia e indipendenza nell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo, nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, nella gestione delle risorse e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

6. Nella gestione delle risorse umane operano con i poteri del privato datore di lavoro nel rispetto dei contratti nazionali.

 
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