1. Il/la sindaco/a, previa deliberazione della giunta, può nominare un/una direttore/direttrice generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione. Il/la direttore/direttrice generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal/dalla sindaco/a. 2. Il/la direttore/direttrice generale sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Ad esso competono la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione. 3. Il/la direttore/direttrice generale autorizza i/le dirigenti competenti nelle materie oggetto di lite a stare in giudizio. 4. Al/alla direttore/direttrice generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i/le dirigenti dell'ente, ad eccezione del/della segretario/a generale. 5. L'incarico di direttore/direttrice generale può essere attribuito al/alla segretario/a generale. 6. La durata dell'incarico del direttore/direttrice generale non può eccedere quella del mandato di chi lo ha conferito. |