Art. 23 - Competenze della Giunta. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani
Statuto Comune di Pisa
Titolo II - Organizzazione
Art. 23 - Competenze della Giunta
1. La giunta esercita attivitą di impulso e proposta nei confronti del consiglio comunale ed attua gli indirizzi dallo stesso espressi sulla base del programma amministrativo; compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al consiglio comunale e non demandati dallo statuto e dai regolamenti al/alla sindaco/a, agli organi di decentramento, al/alla segretario/a generale o ai/alle funzionari/e dirigenti.