Art. 22 - Giunta e Suo Funzionamento. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani
Statuto Comune di Pisa
Titolo II - Organizzazione
Art. 22 - Giunta e Suo Funzionamento
1. La giunta č presieduta dal/dalla sindaco/a, il/la quale, sulla base del programma amministrativo, assicura l'unitā degli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa del comune, promovendo e coordinando l'attivitā degli/delle assessori/e.
2. La giunta č composta dal sindaco/a e da un numero di assessori/e non superiore a dodici.
3. La giunta provvede, con propria deliberazione, a disciplinare il proprio funzionamento.