Comuni Italiani Art. 20 - Sindaco/a. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Art. 20 - Sindaco/a
1. Il/la sindaco/a ha la rappresentanza istituzionale e politica del comune; sovrintende, anche impartendo direttive, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti del comune.

2. Nell'ambito delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento contenente le linee programmatiche di mandato; in tale ambito persegue gli indirizzi politico - amministrativi espressi, secondo le proprie competenze, dal consiglio comunale.

3. Il/la sindaco/a, in relazione agli obiettivi di cui al comma precedente conferisce specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza. Le deleghe sono conferite di norma per settori organici di materie.

4. Nel caso di nomina del/della direttore/direttrice generale, il/la sindaco/a disciplina i rapporti tra questo/a e il/la segretario/a generale, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

5. Il/la sindaco/a svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno;
b) convoca i comizi per il referendum, le consultazioni popolari, l'elezione dei consigli di circoscrizione, del cui corretto svolgimento è garante, secondo quanto previsto dai regolamenti;
c) scioglie anticipatamente i consigli di circoscrizione nei casi previsti dall'apposito regolamento;
d) sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, che resteranno in carica lo stesso tempo dell'organo che li ha nominati, ove giuridicamente possibile.
e) in attuazione delle indicazioni di indirizzo del consiglio comunale e della giunta, sottoscrive, per le finalità di cui all'art. 5, gli accordi di programma e impegna l'Amministrazione comunale nelle conferenze dei servizi;
f) promuove contatti ed incontri che garantiscano collaborazione e cooperazione con gli altri comuni, la provincia, la regione, le istituzioni statali, gli enti e le associazioni;
g) promuove e stipula convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e province, gemellaggi, sulla base di deliberazioni consiliari o di giunta;
h) concede il patrocinio, quando questo non comporti oneri per il comune;
i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e di alta specializzazione secondo i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione; egli può in ogni caso avvalersi della facoltà prevista dall'art.50, comma 10, del T.U.E.L.

6. Il/la sindaco/a sovrintende al funzionamento dei servizi, impartendo direttive e vigilando affinché i/le dirigenti, il/la direttore/direttrice generale, se nominato/a, e i responsabili dei servizi raggiungano gli obiettivi fissati dal programma politico-amministrativo e diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e dalla giunta.

7. Il/la sindaco/a è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Il/la sindaco/a esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge in qualità di ufficiale di governo avvalendosi dell'organizzazione dell'ente nel rispetto della legge che gli attribuisce le funzioni.

9. Il/la sindaco/a, in qualità di rappresentante della comunità locale, emana ordinanze di carattere contingibile e urgente ai sensi della vigente normativa.

 
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