1. Salvo quanto disposto dalla legge, è garantita adeguata pubblicità alle spese elettorali sostenute dalle liste e dai candidati. Il regolamento del consiglio comunale determina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese di propaganda elettorale, nonché i mezzi più idonei per portarli a conoscenza dei/delle cittadini/e. 2. Nei termini previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale, i/le consiglieri/e comunali, gli/le assessori/e ed il/la sindaco/a producono una dichiarazione dalla quale risultino le associazioni alle quali sono iscritti e la dichiarazione relativa ai redditi percepiti. |