1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sedici (16). 2. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Il Sindaco verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli Assessori. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni, della nomina degli Assessori e delle deleghe singolarmente conferite. 3. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità. 4. Della revoca e della sostituzione degli Assessori il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva. 5. La Giunta: a. collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale; b. svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale; c. compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale, agli organi di decentramento, ai dirigenti, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio. |