Comuni Italiani Art. 30 - Pubblicità della Situazione Economica ed Associativa dei Consiglieri. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini

Statuto Comune di Firenze

Titolo II - Gli Organi del Comune: il Consiglio Comunale
Art. 30 - Pubblicità della Situazione Economica ed Associativa dei Consiglieri
1. I Consiglieri, al momento dell'elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti, ai sensi della legge, a rendere pubbliche mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la Presidenza del Consiglio Comunale:
a. la propria situazione reddituale e patrimoniale;
b. la propria situazione associativa, con l'indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.
 
Altri Articoli:
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Art. 29 - Uffici del Consiglio
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