1. Il Comune riconosce il valore sociale e civile, di formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e di volontariato costituite dai cittadini ai sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione e, rispettandone l'autonomia, ne valorizza le specifiche potenzialità. 2. In fase di elaborazione dei programmi e nel corso della loro attuazione, il Comune procede alla consultazione, tramite le Circoscrizioni, dei cittadini, delle libere forme associative, degli enti e delle formazioni sociali portatrici di interessi generali e diffusi nella comunità lucchese, cia scuno per le materie di propria competenza. 3. Il Comune, per la elaborazione e l'attuazione di progetti che offrano servizi in risposta ai bisogni della comunità - così concorrendo alle finalità sociali del Comune stesso - potrà stabilire rapporti di collaborazione con le associazioni portatrici di interessi generali o diffusi, purché costituite da volontari e senza finalità di lucro, tenuto conto di specifiche esperienze di settore e tramite apposite convenzioni. |