Comuni Italiani Art. 9 - Consultazioni. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo II - Partecipazione Popolare e Decentramento
Capo I - Istituti della Partecipazione
Art. 9 - Consultazioni
1. L'amministrazione comunale promuove annualmente incontri con i cittadini, gli enti, le formazioni sociali e le associazioni rappre sentative della realtà comunale - anche su richiesta degli stessi soggetti - per informare sull'attività del Comune e sugli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire in ordine ai più rilevanti problemi della comunità, e per recepirne indicazioni nonché per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

2. Analoghe iniziative possono essere promosse dai Consigli di Circoscrizione.

3. Il Comune può istituire consulte permanenti di settore composte di esperti, di rappresentanti di enti e associazioni con funzione di consulenza e di proposta per il Consiglio, le Commissioni consiliari e la Giunta.

4. I cittadini possono altresì essere consultati a livello comunale o sub comunale a mezzo di appositi questionari.

5. Le modalità di consultazione sono stabilite dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 10 - Istanze, Petizioni, Proposte
Art. 8 - Rapporti con le Formazioni Sociali
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