1. La Giunta individua nel palazzo sede del Comune, appositi spazi da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini. 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura. 3. Il Comune promuove e favorisce ogni forma di comunicazione informatica che consenta la libera visione di ogni documento amministrativo a chiunque ai fini anche della pubblicità degli atti. |