1. I Dirigenti realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicitą di gestione e secondo principi di imparzialitą e trasparenza. 2. I Dirigenti esercitano funzioni di direzione, consulenza, impulso, coordinamento, vigilanza e controllo delle attivitą cui sono preposti, al fine di assicurare la legalitą, l'imparzialitą, l'economicitą, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attivitą degli uffici. 3. Spettano, in particolare, ai Dirigenti anche le seguenti funzioni: a) l'adozione, in relazione alle proprie competenze, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piani esecutivi di gestione stabiliti dagli organi del Comune; b) l'adozione degli atti delegati dal Sindaco; c) la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dipendenti loro assegnati. 4. I Dirigenti, secondo la posizione e le attribuzioni loro conferite dal Sindaco, fermo restando la loro responsabilitą in vigilando, hanno facoltą di delegare, con determinazione motivata, l'adozione di categorie di atti o provvedimenti al personale della propria struttura, inquadrato nella fascia contrattuale immediatamente inferiore a quella dirigenziale. 5. I Dirigenti, per il perseguimento delle finalitą e degli obiettivi, organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro adeguatamente affidati con specifico provvedimento e partecipano con loro proposte alla formazione del piano esecutivo di gestione. 6. Gli atti dei Dirigenti assumono la denominazione di "Determinazione". Essi sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni. |