1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'amministrazione, può essere istituita la Direzione generale. 2. Il Direttore generale provvede alla attuazione e realizzazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. In particolare sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; cura la predisposizione del documento di mandato; predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione annuale; coordina l'attività dei Dirigenti e sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni ed in tale ambito gli stessi rispondono al Direttore generale, ad eccezione del Segretario generale. 3. Il Direttore generale è nominato dal Sindaco, previa deliberazione di Giunta, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. La revoca è stabilita dal Sindaco, previa deliberazione di Giunta. |