1. Per la gestione dei servizi pubblici, il Comune adotta le forme di gestione previste dalla legge a seconda che si tratti di servizi di rilevanza industriale o privi di tale rilevanza. 2. La scelta delle forme di gestione dei servizi privi di rilevanza industriale da adottare viene assunta dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di convenienza economica, efficienza, efficacia ed opportunità, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire. |