1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 2. L'erogazione dei servizi pubblici, nelle forme di gestione prescelte, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione e tutela delle esigenze degli utenti, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. 3. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi, nonché i contratti di servizio delle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali, stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla loro attività da parte del Comune e devono contenere norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro assegnati, e prevedere modalità volte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze. 4. Per i fini di cui al comma precedente, è costituita la Commissione consiliare di controllo la cui composizione, i compiti e le modalità di funzionamento e di accesso alle informazioni sono stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale. |