Comuni Italiani Art. 6 - II Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo II - Organi di Governo del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 6 - II Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio comunale può adottare risoluzioni, mozioni o ordini del giorno per esprimere gli orientamenti della comunità su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale aventi rilievo generale.

3. Il Consiglio comunale si avvale, nei casi espressamente previsti dalla Statuto, di Commissioni Consiliari.

4. Le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo riguardano l'attività degli organi e dell'organizzazione comunale, nonché quella svolta attraverso istituzioni, aziende, società o altre forme associative e di cooperazione.

5. Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, può disporre, anche per il tramite delle Commissioni Consiliari, di consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato, nonché con gli organi del decentramento.

6. Nell'esercizio del controllo amministrativo, il Consiglio comunale si avvale, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, della collaborazione del Collegio dei Revisori, nonché del servizio per il controllo di gestione in materia di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche.

7. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, avuto riguardo a requisiti di competenza e professionalità e assicurando, nel complesso delle nomine, la presenza di entrambi i generi.

8. Il Consiglio comunale stabilisce, per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i criteri organizzativi generali, nonché quelli relativi allo sviluppo dell'azione amministrativa, alla gestione del personale e all'accesso degli impieghi.

9. Il Consiglio comunale, al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, si avvale degli apporti delle organizzazioni e delle associazioni interessate, delle associazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti.

10. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta, procede ad eleggere, tra i Consiglieri, il/la Presidente ed il/la Vice Presidente secondo le modalità previste dal successivo articolo

11. Le riunioni del Consiglio comunale sono di norma annunciate dalla campana della Torre Civica, ed in occasione delle stesse e per la loro intera durata, all'esterno dell'edificio ove si svolgono saranno esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

12. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

13. Il Consiglio comunale non può delegare le sue funzioni ad altri Organi.

 
Altri Articoli:
Art. 7 - Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 5 - Organi del Comune
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